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IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - VERSAMENTO


L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Per il calcolo dell'imposta, l'aliquota in vigore deve essere applicata alla base imponibile costituita dal valore dell'immobile e rapportata:
- alla quota di titolarità;
- al periodo di possesso (si computa per intero il mese di 31giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni o per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni);
- ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile.
Il versamento deve essere effettuato al concessionario territorialmente competente con una delle seguenti modalità:
- direttamente al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di appartenenza dell'immobile;
- presso gli uffici postali, mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario c/c n. 290502;
- presso le aziende di credito convenzionate con i concessionari.
ALCUNE REGOLE MOLTO IMPORTANTI PER IL VERSAMENTO:
- occorre effettuare il pagamento e usare un diverso bollettino per ogni comune in cui sono ubicati gli immobili;
- si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma complessivamente versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.
L'imposta non è dovuta se complessivamente (acconto più saldo) è uguale o inferiore a € 2,07; se l'importo da versare è superiore a € 2,07, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.
L'art. 18 della L.388/2000 ( Legge Finanziaria per il 2001) ha apportato delle modifiche alle modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). A partire dall'anno di imposta 2001, i versamenti in acconto e a saldo dovranno essere effettuati nel modo seguente:
VERSAMENTO IN ACCONTO: L'acconto da versare entro il 30 giugno dovrà essere pari al 50% dell'imposta calcolata con riferimento all'aliquota e alle detrazioni riferite ai dodici mesi dell'anno precedente (2001) e non più quindi, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semetre (2002)
VERSAMENTO A SALDO: Il saldo, con l'eventuale conguaglio, da versare nel periodo dal primo al venti dicembre, sarà pari all'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso (2002), detratto l'acconto già versato a giugno
E' ammesso altresì il versamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno, calcolando l'imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni relative all'anno 2002.
CASI PARTICOLARI:
- VENDITA DELLIMMOBILE PRIMA DEL 30/6/2002: L'acconto si dovrà calcolare con riferimento ai mesi di possesso protrattisi nel primo semestre e potrà essere determinato applicando le aliquote e detrazioni relative all'anno 2002 (senza necessità di ulteriori versamenti) o le aliquote e detrazioni relative all'anno relative all'anno 2001 (con necessità di ulteriore versamento a conguaglio);
- ACQUISTO DELL'IMMOBILE DOPO IL 15/1/2002: L'acconto si dovrà calcolare con riferimento ai mesi di possesso del primo semestre, applicando le aliquote e detrazioni relative all'anno 2001. Il saldo dovrà essere calcolato come indicato alla voce "Versamento a saldo";
- IMMOBILE ACQUISTATO IN CORSO D'ANNO 2001: L'acconto per l'anno 2002 si dovrà calcolare quale 50% dell'imposta relativa all'intero anno 2001 (e non solamente ai mesi di possesso nello stesso), con riferimento alle aliquote e detrazioni riferite allo stesso anno 2001. Il saldo dovrà essere calcolato come indicato alla voce "Versamento a saldo"
Qualora il contribuente effettui il pagamento in ritardo può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Per informazioni al riguardo contattare l'Ufficio Tributi in orario di apertura al pubblico.
Se un vesamento viene corrisposto erroneamente ad altro Comune per immobili non posseduti, è possibile chiedere il rimborso utilizzando l'apposito modulo.

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