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Data Documento 24/07/2023
Titolo CC14-2023 - Conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" - Anno 2023
Tipo Documento Delibere del Consiglio
Contenuto COMUNE DI RAGALNA
ESTRATTO DELIBERA CC. 14/2023
Data e ora: 24/07/2023 – h. 20,45 e segg.
Presiede: Di Bella Roberto - Presidente del Consiglio Comunale
Assistono:  Sindaco S. Chisari e Responsabile Area Finanziaria G. Gemmellaro
La seduta è pubblica
OGGETTO: Conferma delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” – anno 2023.-
PRESENZE E VOTAZIONI
CONSIGLIERE presente assente votante favorevole contrario astenuto
Motta Emanuele X   X X    
Bruno Rosetta X   X X    
Di Bella Roberto X   X X    
Longo Beatrice X   X X    
Corsaro Andrea X   X X    
Motta Rosy Valeria   X        
Di Caro Salvatore X   X X    
Laudani Francesca X   X X    
Salamone Giuliana   X        
Signorelli Antonino X   X X    
Caliò Davide X   X X    
Pappalardo Emilio X   X X    
TOTALI 10 02 10 10 ///// /////

PRESENZE E VOTAZIONI SULL’IMMEDIATA ESECUTIVITA’
CONSIGLIERE presente assente votante favorevole contrario astenuto
Motta Emanuele X   X X    
Bruno Rosetta X   X X    
Di Bella Roberto X   X X    
Longo Beatrice X   X X    
Corsaro Andrea X   X X    
Motta Rosy Valeria   X        
Di Caro Salvatore X   X X    
Laudani Francesca X   X X    
Salamone Giuliana   X        
Signorelli Antonino X   X X    
Caliò Davide X   X X    
Pappalardo Emilio X   X X    
TOTALI 10 02 10 10 ///// /////


DISPOSITIVO
 
  • DI CONFERMARE per l’anno 2023 le aliquote e detrazioni per l’applicazione della nuova Imposta Municipale propria (IMU), riassunte così come segue, per 1.000:

Abitazione principale (non  ricadente tra le abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze IMU: ESCLUSA;
  1. Immobili tipologie catastali  A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale IMU: 6,00 ‰ (per  mille); 
  2. L'unico immobile concesso in comodato d’uso gratuito, che rispetta i requisiti previsti dalla legge n° 208/2015 - IMU: 10,00 ‰ (per mille) (applicata sulla base imponibile, così come determinata dal valore della rendita catastale dell'immobile, rivalutata e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall'art.13 del D.L. n° 201/2011, ridotta in misura pari al 50%)
  3. Altri fabbricati IMU: 10,00 ‰  (per mille)
  4. Aree edificabili IMU: 10,00 ‰ (per mille) 
  5. Immobili di tipologia D  (escluso D/10) IMU: 10,00 ‰ (per mille) (7,6 ‰ (per mille) allo  Stato – 2,40 ‰ per mille al Comune)
  6. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così  qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati IMU: ESENTI (se locati: 10,00 ‰ ) - (art. 1 comma 751 della L. 160/2019) con decorrenza 1/1/2023,
  7. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133 (utilizzati dal proprietario) è pari  IMU: 1,00 ‰ (per mille)
  8. Terreni agricoli: ESENTI (art. 1, comma 758, lettera d, legge 160/2019)

       DETRAZIONI:
- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- La base imponibile è ridotta del 50%:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità verrà accertata dall’Ufficio Tecnico comunale, dietro presentazione di apposita dichiarazione da parte del proprietario o in alternativa verrà asseverata da tecnico abilitato iscritto all’albo;
c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagrafica - mente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.      
                ESENZIONI
Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

DI DARE ATTO che le superiori aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni decorrono dal 1° gennaio 2023;
DI DARE ATTO che il termine per il versamento in auto-liquidazione dell’IMU per l’anno 2023, a mezzo mod. F 24, è fissato al 16 giugno 2023 e al 16 dicembre 2023;
DI DARE ATTO che i versamenti non devono eseguirsi qualora l’imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 12,00. L'importo minimo va rapportato al singolo soggetto passivo e non si applica nel caso di fabbricati per il quale risulta complessivamente dovuto un importo minimo, se gli immobili sono posseduto pro quota;
DI RINVIARE, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo Tributo, alle disposizioni contenute negli articoli 739-783 della Legge di Bilancio dello Stato (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e, alle norme del Regolamento IMU, approvato con deliberazione di C.C. n 10 del 10 luglio 2020;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
DI NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile dell’area Tributi, D.ssa Gemmellaro Giuseppa;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione finanziario  2023/2025.-

OSSERVAZIONI: ------------------------